Art. 2.
(Forme della cessione).

      1. Le cessioni d'azienda di cui all'articolo 1, nel caso di imprese individuali o familiari, possono essere perfezionate tramite scrittura privata anche in deroga all'articolo 2556 del codice civile.
      2. Sono fatte salve le forme previste per la cessione dei singoli beni che compongono l'azienda.

 

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